Buoni fruttiferi postali, cosa accade dopo la scadenza? Scopriamo il destino dei risparmi.
I buoni fruttiferi postali sono degli strumenti di investimento che vengono erogati dalla Cassa Depositi e Prestiti SpA (CDP), si tratta di un’istituzione finanziaria italiana sotto il controllo dello Stato.
Questi buoni sono stati erogati per la prima volta nel 1924 e negli anni Ottanta e Novanta del secolo scorso hanno permesso notevoli rendimenti, a fronte di un rischio estremamente basso. È proprio quest’ultima caratteristica a renderli molto popolari.
Inoltre, trattandosi di un prodotto finanziario emesso da una società sotto il controllo dello Stato, rappresentano anche un rendimento sicuro. Ma cosa accade dopo la scadenza?
Buoni fruttiferi postali, cosa accade dopo la scadenza
Un’ulteriore caratteristica positiva dei Buoni fruttiferi postali è la loro estrema semplicità. Il risparmiatore non deve far altro che versare la cifra che ritiene opportuna, a partire da un minimo di 50 euro. Nel corso del tempo la cifra versata maturerà degli interessi sulla base di alcune variabili, come l’importo dell’investimento, la durata del buono e la tipologia del buono sottoscritto.
La durata dei buoni è variabili, può infatti variare dai 3 ai 20 anni a seconda del prodotto che si è sottoscritto. Ogni buono ha un rendimento minimo lordo a scadenza, ciò significa che se si attende fino al termine del buono si potrà godere di un certo rendimento.
Dal giorno successivo alla scadenza i Buoni fruttiferi postali diventano infruttiferi. Ciò significa che smetteranno di produrre interessi dal giorno successivo alla loro scadenza naturale. Dunque se un Buono ha una durata di 10 anni, anche se non viene riscattato, al termine di questi dieci anni non accumulerà più interessi.
Inoltre, il titolare perde il diritto sia al rimborso del capitale sottoscritto che degli interessi maturati. Per quanto riguarda i Buoni fruttiferi postali emessi fino al 13 aprile 2001, gli importi reclamanti andranno al Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Per quanto riguarda i buoni emessi dal 14 aprile 2001, gli importi dei buoni fruttiferi non reclamati saranno trasferiti al Fondo per i depositi dormienti. Quest’ultimo è un fondo gestito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e destinato a scopi specifici, come il risarcimento di investitori vittime di frodi finanziarie.
Inoltre, a differenza dei buoni fruttiferi cartacei, i buoni dematerializzati non sono soggetti a prescrizione. Questi, al momento della loro scadenza vengono automaticamente accreditati direttamente sul conto del regolamento del titolare. In questo caso, il rimborso è garantito senza alcun intervento da parte del titolare, eliminando così il rischio di dimenticarne la riscossione.